Obbligo del segreto professionale
Cassazione penale, sez. II, sentenza 11/10/2017 n° 46588 L’art. 200 c.p.p. annovera tra i soggetti che “non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria”, i professionisti ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale (lett. d).
Fra questi rientrano anche i dottori commercialisti (art. 5 D.Lgs. n. 139/2005).
Qualora il professionista abbia reso testimonianza senza avvalersi del segreto professionale, le sue dichiarazioni sono utilizzabili processualmente?
A questa domanda risponde la Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, con la sentenza 11 ottobre 2017, n. 46588.
(Altalex, 17 ottobre 2017)