Riforma Orlando: cosa è cambiato?
Il 14 giugno 2017 la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato la proposta di legge c.4368 (detta anche come DDL Orlando) che modifica l’ordinamento penale in maniera sostanziale e in maniera processuale, nonché il sistema penitenziario. La legge si compone di un unico articolo composto da 95 commi. (leggi il testo della riforma)
Ma cosa è cambiato con questa riforma?
Con la riforma Orlando ci sono state diversi cambiamenti e possiamo dividerli per tematiche:
PRESCRIZIONE: NUOVA DISCIPLINA DELLA SOSPENSIONE La prescrizione resta sospesa per 18 mesi dopo la sentenza di condanna in primo grado e per altri 18 mesi dopo la condanna in appello. In caso di assoluzione però non vale la sospensione e ha comunque effetto solo verso gli imputati contro cui si procede.
In aggiunta alle ipotesi già previste dal codice penale, la prescrizione sarà sospesa fino ad un massimo di 6 mesi anche nel caso di rogatorie all’estero.
IMPUGNAZIONI
Concordato sui motivi d’appello
Viene reintrodotta il “patteggiamento in appello”, quindi le parti possono accordarsi sui motivi d’appello ed eventualmente sulla nuova pena da proporre al giudice chiedendo di accoglierne alcuni e rinunciando agli altri. Dopodiché il giudice può accogliere o respingere l’accordo e in quel caso il processo continua fino alla sua naturale conclusione.
Ci sono dei casi in cui il concordato non può essere ammesso:
• procedimento per mafia;
• procedimento per terrorismo;
• procedimento per delitti sessuali;
• procedimenti per reati gravi.
Oltre a questi casi ci sono anche altri procedimenti in cui è escluso il concordato come ad esempio se si procede contro un delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Impugnazioni più rigorose
Un’altro cambiamento sostanziale portato dalla riforma Orlando è dato dalla maggiore specificità con cui l’atto di impugnazione dovrà essere presentato, pena l’essere reso inammissibile. Fra le varie caratteristiche che vengono prese in considerazione devo essere indicate le prove ritenute inesistenti, omesse o valutate erroneamente e le richieste istruttorie. L’impugnazione potrà essere proposta direttamente dall’imputato, tranne nel ricorso per cassazione.
Infine è possibile delegare il governo a limitare in alcuni casi specifici le legittimazione all’appello da parte del Pubblico Ministero e dell’imputato. La prima in caso di modifica titolo o esclusione di aggravante ad effetto speciale, la seconda in cui si verifichi un proscioglimento solo ed esclusivamente con formula piena.
Appello contro proscioglimento
Nel caso in cui il Pubblico Ministero presenti un appello a seguito di un proscioglimento per motivi inerenti ad una prova dichiarativa (come ad esempio una testimonianza) il giudice dovrà rinnovare l’istruttoria.
Deflazione ricorsi cassazione
Cambiamenti notevoli invece per quello che riguarda il ricorso per cassazione. Le modifiche riguardano nello specifico l’inammissibilità dei ricorsi. Da un lato è da notare l’aumento delle sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità dei ricorsi, dall’altro viene introdotta una nuova serie di norme per disciplinarne la messa in pratica:
• vincoli da vizi di forma (ad esempio il difetto di legittimazione o la violazione dei termini);
• in caso di “doppia conforme” di assoluzione, il ricorso potrà essere proposto solo per violazione di legge.
Partecipazione a distanza alle udienze
Con la cosiddetta “riforma Orlando” viene ampliato l’utilizzo di collegamenti video nei processi sia penali che civili. Questa modalità di partecipazione ai processi può essere ammesso nel caso di:
• processi per mafia
• processi per terrorismo
• processi per criminalità organizzata in genere
ed è attuabile per:
• “pentiti” e testimoni sotto protezione
• agenti infiltrati
• testimoni in reclusione
• ragioni di sicurezza disposte dal giudice
E’ invece negata a tutti i detenuti sottoposti al 41-bis (articolo che regolamenta il cosiddetto “carcere duro”)
Queste modifiche saranno efficaci dopo un anno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
INASPRIMENTO DELLE PENE
VOTO SCAMBIO POLITICO-MAFIOSO
Nel caso di condanna per voto scambio politico-mafioso le pene vengono inasprite e passano dai 4-10 anni attuali ai 6-12 anni di reclusione.
INDAGINI PRELIMINARI
Colloquio con difensore
In caso di indagini preliminari attinenti ad un reato di mafia o terrorismo il giudice potrà disporre uno slittamento del colloquio dell’arrestato con il proprio legale fino un massimo di 5 giorni.
Ampliamento dei diritti della parte offesa
Un’altra modifica importante attuata dalla riforma Orlando è che la persona offesa, trascorsi 6 mesi dalla denuncia o dalla querela, ha diritto di conoscere lo stato del procedimento ottenendo informazioni dal Pubblico Ministero, a patto che tale richiesta non pregiudichi il segreto investigativo.
Inoltre la persona ha diritto a più tempo per opporsi alla richiesta di archiviazione. La richiesta di archiviazione dovrà essere notificata d’ufficio non solo per delitti di violenza come era finora, ma anche per reati di furto o scippo. In caso di mancato avviso, l’archiviazione è da considerarsi nulla.
PENA DETENTIVA E PENA PECUNIARIA
Decreto penale di condanna
Per incentivare l’utilizzo della trasformazione da pena detentiva a pecuniaria viene abbassata la quota di conversione per ogni giorno di reclusione da € 250,00 a € 75,00.
INTERCETTAZIONI
Limiti alla pubblicabilità delle intercettazioni durante le indagini
Dalla data di pubblicazione della riforma il Governo ha tempo 3 mesi per predisporre le norme per evitare la pubblicazione di conversazioni intercettate non rilevanti alle indagini e comunque riguardanti persone completamente estranee.
In ogni caso sarà premura del Pubblico Ministero selezionare il materiale assicurando la riservatezza delle intercettazioni irrilevanti o inutilizzabili, dopodiché le registrazioni dovranno essere custodite in un archivio riservato a disposizione di ascolto ma non di copia dei giudici e dei difensori fino all’udienza.
Ciò significa che non c’è nessuna restrizione per quanto riguarda i reati intercettabili.
L’unica modifica effettiva è quella inerente alle spese relative alle intercettazioni che il ministro della Giustizia e il ministro dello Sviluppo Economico dovranno emanare entro il 31 dicembre 2017 in cui verranno emesse delle modiche a revisione delle voci di listino del Dm 26 aprile 2001.
Registrazioni fraudolente
Un’altra modifica inerente alle intercettazioni riguarda le registrazioni effettuate in maniera fraudolenta con il solo intento di recare danno alla reputazione o all’immagine altrui che saranno punibili con una condanna fino a 4 anni di reclusione.
La punibilità delle riprese audio/video sono effettuate come prova in un processo o costituiscono esercizio del diritto di difesa e del diritto di cronaca..
Trojan contro terrorismo e mafia
L’ammissibilità di registrazioni effettuate tramite virus informatici (detti Trojan) è soggetta ad alcune regole:
• l’attivazione avvenga tramite comando remoto e non in maniera automatica.