Messa alla prova:cos'è e cosa significa?
La sospensione del processo con messa alla prova è una modalità alternativa alla naturale conclusione del processo che avviene tramite una procedura attivabile già dalle prime indagini preliminari.
Con la sospensione del procedimento, l’imputatovene affidato d’ufficio (UEPE) allo svolgimento di un programma di trattamento obbligatorio che preveda:
• l’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità in forma totalmente gratuita;
• la messa in pratica di attività riparatore volte ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato commesso;
• il risarcimento del danno cagionato alla vittima del reato.
Il programma può includere alcuni obblighi relativi alla dimora, a luoghi interdetti e a limitazioni al libero movimento. Include invece in maniera obbligatoria l’osservanza di rapporti con l’ufficio di esecuzione penale esterna e con eventuali strutture sanitarie.
MESSA ALLA PROVA: CHI PUÒ RICHIEDERLA
La richiesta della sospensione con messa alla prova può essere richiesta dagli imputati per reati punibili con la sola pena pecuniaria e/o detentiva non superiore a 4 anni nonché per tutti i reati indicati al comma 2 dell’art. 550 del c.p.p.
La sospensione invece non è accessibile a chi ne ha già usufruito o quando l’imputato è stato dichiarato dal giudice delinquente abituale o per tendenza ai sensi degli art. 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.
MESSA ALLA PROVA: LA PROCEDURA DI RICHIESTA
La richiesta per poter accedere alla messa in prova deve essere inoltrata dal legale di fiducia avendo come termine la formulazione delle conclusioni o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio.
In caso sia già stato notificato l’atto di giudizio diretto, la domanda può essere presentata con l’atto di opposizione.
Un requisito fondamentale per poter accedere a questa procedura è la richiesta all’ufficio di esecuzione penale esterna competente del programma di trattamento che va allegato alla domanda di ammissione.
La richiesta deve contenere:
• l’indicazione degli atti rilevanti del procedimento penale;
• la disponibilità a svolgere un lavoro socialmente utile;
• la disponibilità ad azioni riparatore nei confronti della persona lesa (ove possibile);
• l’attività lavorativa svolta (se presente);
• lo stato di famiglia;
• l’indicazione di massima sulla struttura dove si vorrebbe svolgere l’attività di pubblica utilità.